D.Lgs. del 19/03/96 n.242

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n.146, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, nonchè l'articolo 6, comma 7;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante l'attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Considerata la necessità di apportare integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea, e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

1. L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato D.Lgs. n. 626/1994, è sostituito dal seguente:

"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica."

2. All'articolo 1 del D.Lgs. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non pu" delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi1, 2, 4, lettera a) e 11 primo periodo.".

Art. 2

Definizioni

1. L'art. 2 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2 (Definizioni). 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

l) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.".

Art. 3

Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto

 

1. L'articolo 4 del D.Lgs. n.626/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.".

Art. 4

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

 

1. All'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994 le parole "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari vigenti";

2. L'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge."

 

 

Art. 5

Contratto di appalto o contratto d'opera

 

1. L'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".

 

 

Art. 6

Servizio di prevenzione e protezione

 

1. L'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro pu" avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.".

2. L'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.".

3. L'articolo 8, comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro pu" far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.".

Art. 7

Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. All'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 11;".

2. All'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'articolo 4 comma 5 lettera a);".

 

 

Art. 8

Medico competente

 

Nell'articolo 17 del D.Lgs. n. 626/l994, al comma 3, le parole: "comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e, al comma 7, le parole "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono soppresse.

 

Art. 9

Formazione dei lavoratori

 

1. L'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.".

2. L'articolo 22, comma 5 del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".

 

Art. 10

Vigilanza

 

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza pu" essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia pu" avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.".

Art. 11

Informazione, consulenza, assistenza

 

1. All'articolo 24 del D.Lgs. n. 626/1994 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.".

 

 

Art. 12

Coordinamento

 

1. All'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di radioprotezione.".

 

 

Art. 13

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

 

1. All'articolo 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Il Direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio e artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;".

2. Nell'articolo 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 come modificato dall'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; Istituto Italiano di Medicina Sociale", e alla lettera g) la parola "quattro" è sostituita con la seguente: "otto"

3. All'articolo 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, comma, 1 del D.Lgs. n. 626/1994, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;".

4. All'articolo 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.".

5. All'articolo 394, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, del D.Lgs. n. 626/1994, lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".

Art. 14

Adeguamenti al progresso tecnico

 

All'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".

 

 

 

Art. 15

Requisiti di sicurezza e di salute

 

1. L'articolo 31 del D.Lgs. n.626/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute)

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.

2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.".

Art. 16

Adeguamenti di norme

 

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33 comma 13 del D.Lgs. n. 626/1994, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.

5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.".

2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994, è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).";

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.".

3. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile l955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33 comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994, è così modificato:

a) al comma 2 le parole "rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio";

b) al comma 3, lettere a) e c), le parole "larghezza minima di m. 0,90" sono sostituite dalle parole "larghezza minima di m. 0,80";

c) al comma 5, dopo le parole "(cinque per cento)." è aggiunto il seguente periodo: "Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).";

d) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.".

4. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 33 comma 5 del D.Lgs. n. 626/1994, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie).

1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.

2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio pu" consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.".

5. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33 comma 9 del D.Lgs. n. 626/1994, è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole "locali chiusi", è soppressa la "i";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ci" è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.";

c) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.".

6. All'articolo 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"anche ottenuta con impianti di areazione".

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33 comma 8 del D.Lgs. n. 626/1994, è sostituito dal seguente:

"1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.".

8. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del D.Lgs. n. 626/1994, è sostituito dal seguente:

"Art. 37 (Docce)

1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.".

9. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, è abrogato.

10. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del D.Lgs. n. 626/1994, è sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Gabinetti e lavabi)

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ci" sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.".

11. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 11, del D.Lgs. n. 626/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.".

12. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 58 del d.P.R. n. 303/1956, come modificato dall'articolo 26, comma 16 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono sostituite dalle seguenti:

"a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma I, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.".

13. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 26, comma 17, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è così modificato:

a) nella lettera a) le parole "9, primo comma" sono sostituite dalle parole "9 commi 1, 2 e 4";

b) nella lettera b) le parole "9 secondo comma" sono sostituite dalle parole "9 comma 3", le parole "37 primo comma" sono soppresse.

14. Nella lettera b) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 26 comma 18 del D.Lgs. n. 758/1994, le parole "38, quinto comma" sono soppresse.

Art. 17

Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 36 comma 7 del D.Lgs. n. 626/1994, è soppresso.

2. Al quarto comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, inserito dall'articolo 36 comma 5 del D.Lgs. n. 626/1994, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma".

 

 

 

Art. 18

Uso dei dispositivi di protezione individuale: modifica dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. All'articolo 43, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 626/1994 le parole: "di cui al comma 1", sono soppresse.

 

 

Art. 19

Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. All'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, dopo le parole: "presente titolo" è inserita la seguente: "non".

2. All'articolo 51, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 626/94, la parola: "pause" è sostituita dalla seguente: "interruzioni".

3. All'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 le parole "di cui all'articolo 54" sono soppresse.

4. All'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 le parole "1 gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1997".

 

 

Art. 20

Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. All'articolo 61, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/1994, le parole "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro".

2. All'articolo 63, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 le parole "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

3. All'articolo 69 del D.Lgs. n. 626/1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 63;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.".

4. L'articolo 70 del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)

1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) comunica all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio;

e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio;

f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.

4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

6. L'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.".

Art. 21

Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. All'articolo 73 del D.Lgs. n. 626/1994 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.".

2. All'articolo 78 del D.Lgs. n. 626/1994 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.".

3. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 626/1994 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2. bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

2. ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 78.

2. quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.".

4. All'articolo 87, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonchè le cartelle sanitarie e di rischio;".

5. All'articolo 87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del D.Lgs. n. 626/1994, le parole: "di cui all'articolo 86, comma 5", sono soppresse.

6. All'articolo 87 del D.Lgs. n. 626/1994 il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.".

Art. 22

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

 

1. L'articolo 89 del D.Lgs. n. 626/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2- ter.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4 comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7 comma 2; 12 commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15 comma 1; 22 commi da 1 a 5; 30 commi 3, 4, 5 e 6; 31 commi 3 e 4; 32; 35 commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43 commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49 comma 2; 52 comma 2; 54; 55 commi 1, 3 e 4; 56 comma 2; 58; 62; 63 comma 3; 64; 65 comma 1; 66 comma 2; 67 commi 1 e 2; 68; 69 commi 1, 2 e 5 lettera b); 77 comma 1; 78 comma 2; 79; 80 comma 1; 81 commi 2 e 3; 82; 83; 85 comma 2; 86 commi 1 e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4 commi 4 lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7 commi 1 e 3; 9 comma 2; 10; 12 comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43 comma 4 lettere c), e) ed f); 49 comma 1; 56 comma 1; 57; 66 commi 1 e 4; 67 comma 3; 70 comma 1; 76 commi 1, 2 e 3; 77 comma 4; 84 comma 2; 85 commi 1 e 4; 87 commi 1 e 2.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4 commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70 commi 2 e 3; 87 commi 3 e 4.".

Art. 23

Contravvenzioni commesse dai preposti

 

1. L'articolo 90 del D.Lgs. n. 626/l994 è sostituito dal seguente:

"Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti)

1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4 comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7 comma 2; 12 commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15 comma 1; 30 commi 3, 4, 5 e 6; 31 commi 3 e 4; 32; 35 commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43 commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48; 52 comma 2; 54; 55 commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63 comma 3; 64; 65 comma 1; 67 commi 1 e 2; 68; 69 commi 1 e 2; 78 comma 2; 79; 80 comma 1; 81 commi 2 e 3; 82; 83; 86 commi 1 e 2;

b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4 comma 5 lettere c), f), g), i) e m); 7 commi 1 lettera b) e 3; 9 comma 2; 12 comma 1 lettere a) e c); 21; 37; 43 comma 4 lettere c), e) ed f); 49 comma 1; 56 comma 1; 57; 66 commi 1 e 4; 85 commi 1 e 4.".

 

 

Art. 24

Contravvenzioni commesse da altri soggetti

1. La rubrica dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 626/l994 è sostituita dalla seguente: "Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori".

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "86, comma 2 bis".

3. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 626/1994 le parole: "69, comma 6" sono soppresse.

4. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 626/1994, dopo le parole: "articoli 5, comma 2;", sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo periodo;".

 

 

Art. 25

Attuazione degli obblighi

 

1. Dopo l'articolo 96 del D.Lgs. n. 626/1994, è inserito il seguente:

"Art. 96 bis (Attuazione degli obblighi)

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.".

 

Art. 26

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. L'Allegato I al D.Lgs. n. 626/1994 è modificato come segue:

a) al punto 1, dopo la parola "industriali" è aggiunta la seguente espressione: "(1)";

b) al punto 2, dopo la parola "addetti" l'espressione "(1)" è sostituita dalla seguente: "(2)";

c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi;

d) le note "(1)" e "(2)" sono sostituite dalle seguenti:

"(1) escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.".

 

 

 

 

Art. 27

Integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. All'Allegato IV al D.Lgs. n. 626/1994 sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:

"- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

- Zoccoli;

- Ginocchiere;

- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;

- Ghette;

- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle

- Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

- Giubbotti termici;

- Giubbotti di salvataggio;

- Grembiuli di protezione contro i raggi x;

- Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell'intero corpo

- Attrezzature di protezione contro le cadute;

- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti di protezione

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);

- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

- Indumenti di protezione contro il calore;

- Indumenti di protezione contro il freddo;

- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

- Indumenti antipolvere

- Indumenti antigas;

- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

- Coperture di protezione.".Art. 28

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. L' Allegato V al D.Lgs. n. 626/1994 è modificato come segue:

a) al punto 1, le parole "elementi di protezione" sono sostituite dalle seguenti: "elmetti di protezione";

b) al punto 8, le parole "lavori fosforescenti" sono sostituite dalle seguenti: "indumenti fosforescenti".

Art. 29

Integrazioni all'allegato VII del decreto legislativo n. 626/1994

 

1. Nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 626/1994 sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:

"2. AMBIENTE

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche

c) Riflessi e abbagliamenti

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo pu" essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.".

Art. 30

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.

2. I decreti di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, devono essere osservate:

a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all'articolo 8, comma 5 lettere a), b), c), d), e) ed f);

b) entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attività.

4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del D.Lgs. n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21 comma 2 dello stesso decreto è ridotta della metà.

Art. 31

Entrata in vigore

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.